Ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione, in caso di donazione di beni strumentali l'ammontare della deduzione è determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene mentre nelle altre ipotesi in base al valore normale.

Ai fini della determinazione dell'ammontare della deduzione prevista dall'articolo 83, comma 2, del CTS, in caso di donazione di immobili strumentali, ''per destinazione'' o ''per natura'', ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, l'ammontare della deduzione viene determinato facendo riferimento al residuo valore fiscale del bene immobile all'atto del trasferimento.