Sono previste dall’art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, e consistono in agevolazioni fiscali per:
- Le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61);
- Le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76);
- Le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);
- L’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS - rigo E26, cod. 7 (v. Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E).
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000.